Chi in studio usa già un assistente di intelligenza artificiale per riassumere un documento, preparare una bozza o rispondere a una mail sa che la parte difficile non è lo strumento, ma le regole che gli stanno intorno. In Italia queste regole arrivano da tre direzioni: la legge 132/2025, che disciplina l'uso dell'IA nelle professioni intellettuali, il regolamento europeo AI Act, e il GDPR. Con il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre, se ne aggiunge una quarta, che sistema le autorità incaricate di vigilare e interviene su formazione e lavoro.

La notizia, per un notaio, è in due parti. La prima è rassicurante: l'obbligo che riguarda direttamente la professione, quello di informare il cliente, resta quello già in vigore dall'ottobre 2025. La seconda riguarda i dettagli: tra i cinquantaquattro articoli del decreto ce ne sono tre che parlano allo studio, come datore di lavoro e come professione soggetta a obblighi formativi.

In breve

  • Decreto. D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689. In vigore dal 23 ottobre 2026.
  • Autorità. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è l'autorità di notifica; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico. Tra le autorità di vigilanza del mercato il decreto indica anche Banca d'Italia, Consob, Ivass e Garante privacy.
  • Obbligo verso il cliente. Resta quello dell'art. 13 della legge 132/2025: informare il cliente sui sistemi di IA usati, in modo chiaro, semplice ed esaustivo.
  • Novità per lo studio. Le decisioni sul personale non possono dipendere solo da un sistema automatico (art. 41), i lavoratori vanno informati e formati sui rischi dell'IA (art. 42), gli ordini professionali devono inserire l'IA nella formazione (art. 47).
  • AI Act. Il rinvio dei sistemi ad alto rischio, deciso a luglio, sposta le scadenze principali al 2027 e al 2028; la trasparenza (art. 50) si applica dal 2 agosto 2026.

Che cosa vale già oggi: la legge 132/2025

Il perno resta l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Ha due commi, brevi.

Il primo fissa un perimetro: l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio «delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale», con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. In altre parole, l'IA assiste e non sostituisce.

Il secondo impone la trasparenza. Per assicurare il rapporto fiduciario, le informazioni sui sistemi di IA utilizzati dal professionista sono comunicate al destinatario della prestazione «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». La norma non indica una forma: la lettera d'incarico, un'informativa consegnata al cliente o una pagina del sito sono scelte dello studio. Il testo dell'articolo non prevede una sanzione specifica. Alcuni commentatori ritengono che la mancata informazione possa avere rilievo sul piano deontologico; non abbiamo trovato, su questo, indicazioni del Notariato.

Per il notaio c'è poi un presidio che nessuna legge sull'IA tocca: l'art. 47 della legge notarile, che affida al notaio la ricerca della volontà delle parti e la redazione dell'atto sotto la propria direzione e responsabilità. È su questo piano che si misura l'espressione «strumentale e di supporto».

Che cosa introduce il decreto 179/2026

Il decreto è lungo, cinque capi e cinquantaquattro articoli. Il secondo capo, che è il cuore, ridisegna chi controlla. Le definizioni dell'art. 1 richiamano l'art. 20 della legge 132/2025: AgID e ACN sono le autorità nazionali per l'IA. AgID è l'autorità di notifica, quella che si occupa degli organismi che valutano la conformità dei sistemi. L'ACN è l'autorità di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico verso le istituzioni europee. Per il settore finanziario operano Banca d'Italia, Consob e Ivass, e il Garante privacy mantiene la sua funzione.

Il secondo capo comprende anche le sanzioni (artt. 19-25), gli spazi di sperimentazione normativa e le modifiche alla normativa di settore. Non abbiamo potuto leggere questi articoli, che quindi non commentiamo.

Tre articoli che parlano allo studio

Più interessante, per chi dirige uno studio, è il terzo capo, che si occupa di formazione, professioni, lavoro, sanità e pubblica amministrazione.

Art. 41: decisioni sui dipendenti

Se in studio c'è del personale e si usa un sistema di IA per supportare decisioni che lo riguardano, entra in gioco l'art. 41. Il datore di lavoro che usa l'IA deve fare in modo che le decisioni finali su assunzione, modifica o cessazione del rapporto, provvedimenti disciplinari e valutazioni non si basino soltanto su un trattamento automatizzato. Il comma 1 è netto: «La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica», con potere effettivo e autonomo. Il consenso del lavoratore non è un'eccezione. La ricerca e la selezione dei candidati non rientrano tra le decisioni finali sull'assunzione, anche quando portano a escludere qualcuno dalle fasi successive.

Prima di avviare il trattamento il datore deve rendere l'informativa prevista dall'art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997, e il lavoratore può chiedere, mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione comprensibile della decisione. Il comma 4 prevede una sanzione pesante: il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo, e lo sono le altre decisioni assunte in violazione. In pratica: chi usa un software per valutare la produttività dei collaboratori o per filtrare i curricula deve sapere che l'ultima parola spetta a una persona, e che il lavoratore ha diritto di saperlo.

Art. 42: informare e formare sui rischi

L'art. 42 riguarda la sicurezza sul lavoro. Gli usi dell'IA che incidono su organizzazione del lavoro, ritmi, modalità della prestazione o decisioni rilevanti per la sicurezza rientrano nella valutazione dei rischi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, e i datori di lavoro devono informare e formare i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione. Per uno studio che si limita a usare un assistente per scrivere testi la portata sarà limitata, ma conviene che chi si occupa di sicurezza in studio lo sappia.

Art. 47: la formazione nelle professioni

L'art. 47 chiede che i corsi di formazione iniziale e continua organizzati dagli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e di uso dei sistemi di IA. Il testo individua tre ambiti: gli aspetti tecnici (funzionamento, limiti e potenzialità nel settore di riferimento), quelli giuridici (regolamento europeo e norme nazionali di attuazione) e quelli deontologici, tra cui la responsabilità del professionista, gli obblighi informativi verso il cliente e il principio antropocentrico. Per ciascun percorso è previsto un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua, che il testo non quantifica.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore, quindi attorno alla fine di aprile 2027, i consigli nazionali degli ordini e collegi, o gli organismi competenti, devono adeguare regolamenti e atti organizzativi. Il decreto non dice come questo si traduca per il Notariato, che ha un'organizzazione propria, con i Consigli notarili e il Consiglio nazionale: è ragionevole attendersi che sarà il Consiglio nazionale del Notariato a decidere come recepire la previsione. Secondo Altalex, il Consiglio nazionale ha approvato a luglio un documento programmatico sull'uso dell'IA nell'attività professionale; non siamo riusciti a leggerlo.

Che cosa dice l'AI Act, dopo il rinvio

Sul fronte europeo, il Regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Omnibus digitale sull'IA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 24 luglio 2026, ha cambiato il calendario del regolamento di base. I sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, quelli autonomi, passano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027; quelli dell'Allegato I, integrati in prodotti già regolati, al 2 agosto 2028. Non cambia il calendario degli obblighi di trasparenza dell'art. 50, in vigore dal 2 agosto 2026, con un periodo transitorio per i fornitori di IA generativa già sul mercato.

C'è poi l'alfabetizzazione in materia di IA, art. 4 del regolamento, che si applica dal 2 febbraio 2025. Il nuovo testo, scritto dall'Omnibus, dice che fornitori e deployer, cioè chi utilizza i sistemi nella propria attività, «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA» del personale e di chi opera per loro conto, senza imporre un livello specifico a ciascuna persona. Lo studio che usa strumenti di IA è, in questa logica, un deployer: serve qualche misura proporzionata (una breve formazione, regole d'uso condivise), non un diploma.

Quanto all'alto rischio, per gli usi tipici di uno studio (sintesi, ricerca, redazione di bozze, gestione dei documenti) è improbabile che si rientri nei casi elencati, ma la qualificazione dipende dall'uso concreto e conviene verificarla caso per caso con il fornitore.

Che cosa dire al cliente

L'informazione richiesta dall'art. 13 deve essere comprensibile da un cliente che di IA non sa nulla. A noi sembra che un testo utile risponda a quattro domande: quali strumenti si usano, per quali attività, con quali garanzie e chi resta responsabile. Un esempio, che è una nostra formulazione e non un testo ufficiale:

«Lo Studio può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale per attività di supporto, come la ricerca di documenti, la sintesi di testi e la preparazione di bozze. Ogni elaborazione è verificata dal notaio e dai suoi collaboratori. L'IA non sostituisce il lavoro intellettuale del professionista né la sua responsabilità. I dati dei clienti sono trattati secondo l'informativa privacy dello Studio e non sono usati per addestrare sistemi di terzi.»

Quest'ultima frase si può scrivere solo se è vera: va verificata con il contratto del fornitore.

Che cosa evitare

  • Delegare la sostanza. La legge ammette l'IA per attività strumentali e di supporto. Una bozza generata e firmata senza averla verificata non lo è.
  • Inserire dati dei clienti dove non si ha un accordo con il fornitore. Il notaio tratta dati sensibili e coperti da riservatezza. Prima di usare uno strumento va capito che cosa ne è dei dati inseriti, e il fornitore, se tratta dati per conto dello studio, va nominato responsabile del trattamento (art. 28 GDPR).
  • Affidare al software le decisioni sul personale. L'art. 41 è chiaro sul punto, e la sanzione è la nullità.
  • Tacere al cliente. L'obbligo di informare è già in vigore dall'ottobre 2025 e non dipende dal nuovo decreto.
  • Fidarsi degli output senza controllare. Gli strumenti generativi producono errori giuridici, riferimenti inesistenti o testi non aggiornati, e la responsabilità è del professionista.

Le date da segnare

2 febbraio 2025Si applicano i divieti dell'AI Act e l'art. 4 sull'alfabetizzazione (oggi nel testo modificato dall'Omnibus).
10 ottobre 2025Entra in vigore la legge 132/2025 e con essa l'obbligo di informare il cliente (art. 13).
2 agosto 2026Si applicano gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act.
23 ottobre 2026Entra in vigore il D.Lgs. 179/2026.
Fine aprile 2027Scade il termine di sei mesi per l'adeguamento della formazione delle professioni (art. 47).
2 dicembre 2027Nuova data per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III dell'AI Act.
2 agosto 2028Nuova data per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato I.

Domande frequenti

Devo informare il cliente anche se uso l'IA solo per riassumere o trascrivere?

La norma non distingue per intensità d'uso: parla di informazioni sui sistemi di IA utilizzati dal professionista. In caso di dubbio, la scelta prudente è informare in modo generale, per esempio nella lettera d'incarico.

Il decreto 179/2026 mi impone di registrare gli strumenti che uso?

Nelle parti che abbiamo letto, no. Non abbiamo però potuto leggere tutto il decreto, e consigliamo di verificare la parte sulle autorità e sulle sanzioni.

E se non ho dipendenti?

Gli artt. 41 e 42 si rivolgono ai datori di lavoro: per uno studio senza personale non rilevano. L'art. 13 della legge 132/2025 vale invece per tutti i professionisti.

L'AI Act mi riguarda come notaio?

Sì, nella veste di utilizzatore dei sistemi (deployer): in particolare per le misure di alfabetizzazione dell'art. 4. Le scadenze sull'alto rischio sono slittate al 2027 e al 2028 e, per gli usi ordinari di studio, è improbabile che vi rientrino.

Fonti

Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono l'esame del caso concreto.

— La Redazione, 9 ottobre 2026