Per l'Agenzia delle Entrate, dal 2022 il notaio che esercita da solo non paga l'IRAP, mentre quello che ha costituito un'associazione con i colleghi sì. È una differenza che molti studi associati si sono trovati a subire senza che nulla, nel modo concreto di lavorare, la giustificasse: ogni notaio riceve i propri atti, risponde in prima persona, firma. Il 24 luglio 2026 la Corte costituzionale è intervenuta su questo punto con la sentenza n. 153, e la risposta è più favorevole agli studi associati di quanto la prassi lasciasse immaginare.

La decisione in cinque punti

  • Esito. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, «nei sensi di cui in motivazione». Non ha cancellato la norma: ha indicato come va letta.
  • Criterio. L'IRAP riguarda l'associazione solo se la professione è davvero esercitata «in forma associata». Se invece i professionisti lavorano personalmente, individualmente e autonomamente, l'attività resta riferibile alle persone fisiche e l'imposta non si applica.
  • Organizzazione interna. La conclusione non cambia se l'associazione si limita a funzioni interne: ripartire spese e proventi, affittare un ufficio, acquistare beni strumentali, regolare il personale ausiliario.
  • Onere della prova. Spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare che la professione è stata esercitata in forma associata.
  • Notai. Le associazioni notarili, osserva la Corte, di regola hanno un rilievo meramente interno, legato alla distribuzione degli onorari, e non incidono sull'attività, che resta personale.

Come si è arrivati alla Consulta

La storia parte da un rimborso. Uno studio notarile associato e i notai che lo compongono avevano chiesto all'Agenzia delle Entrate la restituzione dell'IRAP versata per il 2022. L'Agenzia non ha risposto, e il silenzio vale come rifiuto. I ricorrenti sono quindi andati davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze.

Il nodo è nella legge di bilancio 2022. L'art. 1, comma 8, della legge 234/2021 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore (cioè dal 2022), l'IRAP non sia dovuta «dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni». Le associazioni professionali, però, sono equiparate alle società semplici dall'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, e come soggetti collettivi non rientrano nella dicitura «persone fisiche». L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 2022, aveva ritenuto che l'esclusione non coprisse l'esercizio della professione in forma associata.

Il giudice di Firenze, con ordinanza del 17 novembre 2025 (n. 254 del registro ordinanze), ha dubitato che la combinazione delle due norme fosse compatibile con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione: trattare in modo diverso il notaio che lavora da solo e quello che opera in associazione, pur trattandosi in entrambi i casi di un'attività personale e di una pubblica funzione, gli sembrava irragionevole. Il Consiglio nazionale del Notariato è intervenuto nel giudizio come amicus curiae, sostenendo la tesi dei ricorrenti.

Che cosa ha stabilito la Corte

La sentenza è una pronuncia di rigetto, ma interpretativa: la Corte non dice che la disciplina sia perfetta, dice che esiste una lettura che la rende compatibile con la Costituzione, ed è quella a cui bisogna attenersi. La premessa del giudice fiorentino, cioè che bastasse costituire un'associazione perché scattasse l'IRAP, viene definita errata.

Il perno è il testo del TUIR, che parla di «esercizio in forma associata» di arti e professioni. Secondo la Corte (punto 13 della motivazione), non basta che l'associazione esista: occorre che l'attività professionale sia svolta in comune. L'imposta, scrive, viene in rilievo solo se si verifica un fenomeno di «spersonalizzazione» dell'attività, cioè se questa diventa direttamente ascrivibile al soggetto collettivo e non più ai singoli.

Il comunicato stampa della Corte precisa anche un caso che per gli studi è frequente, quello dell'associazione in cui alcune attività sono svolte dai singoli e altre in forma associata. Il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati» non è assoggettato a IRAP, purché adeguatamente separato da quello prodotto avvalendosi dell'organizzazione dell'associazione.

Perché per i notai la regola è favorevole

La Corte appoggia la conclusione sulle caratteristiche della funzione notarile. L'art. 82 della legge notarile ammette le associazioni di notai «per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni», prevedendo che ciascun associato possa utilizzare lo studio dell'altro. Un'associazione di questo tipo, osserva la Corte (punto 16), di regola ha rilievo interno e difetta dell'effettivo svolgimento in forma associata dell'attività. Il notaio resta il pubblico ufficiale che riceve l'atto, risponde e firma.

Il disegno, in altre parole, è quello di una funzione pubblica che resta personale: il notaio riceve l'atto, ne risponde e lo firma, mentre l'associazione, per come la prevede l'art. 82, serve a dividere i proventi. È questa distanza tra associazione e attività che, secondo la Corte, impedisce di imputare l'IRAP al soggetto collettivo.

I limiti da non dimenticare

Sarebbe un errore leggere la sentenza come un'esenzione generale per ogni associazione notarile. Tre cautele.

  • «Di regola» non è «sempre». La Corte indica una tendenza, che vale quando in concreto le cose stanno così. Se in uno studio l'attività viene effettivamente svolta in comune, la conclusione può essere diversa.
  • Contano i fatti, non il nome. Il nome del contratto associativo non decide nulla: decide il modo in cui lo studio lavora davvero. Per questo la prova a carico dell'amministrazione riguarda l'esercizio in forma associata, non l'esistenza dell'associazione.
  • Un'interpretazione, non un'abrogazione. Le sentenze interpretative di rigetto non hanno l'effetto generale di una dichiarazione di illegittimità: la norma resta, e gli uffici e i giudici tributari possono essere chiamati a confrontarsi con questa lettura caso per caso. Al momento in cui scriviamo non abbiamo trovato istruzioni dell'Agenzia delle Entrate successive alla sentenza.

Come documentare il modo in cui lavora lo studio

La sentenza non contiene un elenco di documenti da produrre. A noi sembra ragionevole, per uno studio associato che vorrà far valere questa lettura, verificare e mettere in ordine alcuni punti. Sono indicazioni nostre, non della Corte.

  • Il patto associativo. Cosa prevede davvero: la messa in comune dei proventi, dei costi e dei locali, oppure anche l'esercizio comune dell'attività?
  • Le funzioni interne. La Corte cita ripartizione di spese e proventi, locazione dell'ufficio, beni strumentali, regolamentazione del personale ausiliario. Se lo studio si limita a questo, conviene che risulti con chiarezza dai documenti.
  • L'attività dei singoli notai. Chi riceve gli atti, chi risponde verso il cliente, a chi sono riferibili le prestazioni: ogni notaio deve poter dimostrare di svolgere in prima persona la propria funzione.
  • La contabilità. Se esistono attività svolte in comune, il reddito del lavoro personale dei singoli va tenuto distinto da quello prodotto avvalendosi dell'organizzazione dell'associazione, perché la separazione è la condizione posta dalla Corte.
  • Le dichiarazioni. Il comportamento dichiarativo deve essere coerente con la realtà dello studio: ciò che si dichiara e ciò che si fa non devono contraddirsi.

I rimborsi: che cosa valutare

La questione pratica, per chi ha versato l'IRAP come associazione, è se e come chiederla indietro. La sentenza riguarda la disciplina della legge 234/2021, quindi i periodi dal 2022; per gli anni precedenti il quadro è diverso e non è l'oggetto della pronuncia.

Per le somme versate e non dovute, la regola generale è oggi quella dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973: l'istanza di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del versamento. Il termine decorre da ciascun versamento, e questo cambia i conti: per fare un esempio, la seconda rata di acconto IRAP, di norma dovuta il 30 novembre, se pagata il 30 novembre 2022 vedrebbe scadere il termine alla fine di novembre 2026, tra poche settimane. I versamenti più vecchi potrebbero essere già fuori termine. Ogni versamento va quindi controllato singolarmente, anche per eventuali proroghe.

C'è anche un'altra data da tenere d'occhio. Dal 1° gennaio 2027 l'art. 38 sarà abrogato dal Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025, come modificato dal D.L. 200/2025). Non abbiamo potuto verificare come il nuovo testo riproduca il termine: per prudenza, conviene non aspettare il passaggio al nuovo regime.

Se l'Agenzia nega il rimborso o non risponde, la strada è quella del ricorso alla giustizia tributaria, come ha fatto lo studio da cui è partita la questione. Chi ha già un contenzioso pendente sull'IRAP potrà richiamare la sentenza nelle proprie difese. Per ogni valutazione sul singolo studio serve un esame dei documenti con il professionista che lo segue.

Cosa fare adesso

  1. Rileggere il patto associativo e verificare che descriva ciò che lo studio fa davvero.
  2. Ricostruire i versamenti IRAP dal 2022, con data e importo di ciascuno.
  3. Controllare quali scadenze di rimborso sono ancora aperte e quali già superate.
  4. Mettere in ordine la documentazione che dimostra l'esercizio personale dell'attività.
  5. Valutare con il consulente se presentare l'istanza o difendersi nei contenziosi in corso.

Domande frequenti

L'IRAP non è dovuta da nessuna associazione notarile?

No, la Corte parla di regola. Non è dovuta quando l'attività è svolta dai singoli notai in modo personale e autonomo, come di norma accade. Se in concreto l'attività è esercitata in comune, la valutazione può essere diversa.

Chi deve dimostrare l'esercizio in forma associata?

L'amministrazione finanziaria. Lo afferma la Corte al punto 15 della motivazione: per applicare l'equiparazione, è onere dell'Agenzia provare che la professione è esercitata in forma associata.

Vale solo per i notai?

Il principio sull'«esercizio in forma associata» è formulato per le associazioni professionali in generale, come dice il comunicato della Corte. Per i notai la Corte aggiunge che le associazioni hanno di regola rilievo interno, per i caratteri di pubblica funzione dell'attività. Per le altre professioni conterà l'organizzazione concreta.

Posso ottenere il rimborso dell'IRAP già pagata?

Dipende dai versamenti e dai termini. Il calcolo va fatto versamento per versamento, ed è consigliabile non attendere: vedi la sezione sui rimborsi.

Fonti

Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono l'esame del caso concreto.

— La Redazione, 8 ottobre 2026